Un dirigente medico ha ottenuto il risarcimento dei danni per l'omessa attivazione, da parte di un'Azienda Sanitaria, delle procedure di graduazione delle funzioni necessarie alla corresponsione della quota variabile dell'indennità di posizione. La Corte di Cassazione ha confermato che tale inerzia amministrativa costituisce un inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. Il danno, identificato come perdita di chance, è stato legittimamente liquidato in via equitativa, respingendo le eccezioni dell'ente pubblico relative alla giurisdizione e alla prova del pregiudizio.
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