Una cittadina straniera ha richiesto al Giudice di Pace il rimborso delle somme pagate in eccedenza per il rilascio del permesso di soggiorno. L'amministrazione pubblica ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma il primo giudice ha respinto l'eccezione e accolto la domanda. In appello, l'amministrazione non ha contestato la decisione sulla giurisdizione, concentrandosi solo sul merito. Ciononostante, il Tribunale ha dichiarato d'ufficio il difetto di giurisdizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cittadina, stabilendo che si era formato il giudicato interno sulla giurisdizione. Di conseguenza, il giudice d'appello non poteva più sollevare la questione d'ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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