Un'azienda agricola ha richiesto alla Regione il pagamento di indennizzi per i danni subiti a causa di piogge torrenziali e gelate. Il Comune competente ha completato l'istruttoria e quantificato la somma spettante. Tuttavia, la Regione ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il procedimento non fosse concluso in assenza di un provvedimento formale della Provincia. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che, una volta esaurita la fase istruttoria comunale senza interventi difformi della Provincia, la posizione del privato si consolida in un diritto soggettivo. Di conseguenza, la controversia sui contributi per calamità naturali spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. L'azienda agricola ottiene così il diritto di far valere le proprie pretese davanti al tribunale civile ordinario.
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