L'INPS ha richiesto ad un avvocato il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009, imponendo l'iscrizione Gestione separata INPS. Il professionista, pur essendo iscritto all'Albo, non era iscritto alla Cassa Forense per via del reddito annuo inferiore alla soglia di 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'obbligo contributivo nasce solo in presenza di un esercizio abituale della professione. L'ente previdenziale ha l'onere di provare la continuità dell'attività svolta, poiché l'iscrizione all'Albo non genera alcuna presunzione automatica di abitualità. Essendo l'accertamento dell'abitualità una questione di fatto non dimostrata dall'Istituto, i contributi pretesi non sono dovuti e l'INPS è stato condannato alle spese di giudizio.
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