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Gestione Separata

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763 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde contro la Professionista
L'INPS ha richiesto contributi alla Gestione Separata a una Professionista (avvocato non iscritta a cassa forense) per attività del 2009. La Corte d'Appello ha respinto la pretesa, dichiarando la prescrizione contributi Gestione Separata. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi, non dalla dichiarazione dei redditi. L'omessa compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente "doloso occultamento" del debito. Inoltre, un reddito inferiore a 5.000 euro è un indizio di attività occasionale, e l'INPS non ha provato l'abitualità dell'attività della Professionista.
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Prescrizione contributi INPS: il termine decorre dalla scadenza differita
La Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sulla **prescrizione contributi INPS**. Un professionista, iscritto alla Gestione Separata, aveva visto dichiarata la prescrizione dei contributi 2009 dalla Corte d'Appello. Questa aveva calcolato il termine dal 16 giugno 2010, data di scadenza originaria. La Cassazione ha invece stabilito che il dies a quo (il giorno da cui inizia il calcolo) per la prescrizione decorre dalla data di scadenza differita del versamento, senza maggiorazioni, ovvero il 6 luglio 2010, prevista per i contribuenti soggetti agli studi di settore. La sentenza cassa la decisione precedente, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: scadenza prorogata salva l’INPS
Un professionista ha contestato la richiesta dell'Ente Previdenziale di versare contributi alla Gestione Separata per il 2008, sollevando l'eccezione di prescrizione contributi Gestione Separata. La questione verteva sul "dies a quo" (data di inizio) del termine quinquennale. Il professionista riteneva la prescrizione già maturata, calcolando dalla scadenza ordinaria. L'Ente Previdenziale, invece, faceva decorrere il termine dalla scadenza prorogata per i soggetti agli studi di settore. La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, inclusi i differimenti legali. Ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la tempestività della richiesta dell'Ente Previdenziale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: no a frode automatica
Un professionista riceve una richiesta di pagamento dall'ente previdenziale per somme mai versate alla Gestione Separata e solleva la prescrizione quinquennale del credito. L'ente sostiene che la mancata compilazione del quadro RR costituisca un occultamento doloso del debito, capace di sospendere i termini di prescrizione. I giudici di merito danno ragione all'ente, ritenendo automatica la frode in caso di omissione dichiarativa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente. La Suprema Corte stabilisce che la prescrizione contributi Gestione Separata non si sospende automaticamente per la semplice assenza del quadro RR, ma serve una prova concreta dell'intento doloso.
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Prescrizione contributi Gestione Separata tra proroga e scadenze
L'Ente di previdenza ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. Il professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata, sostenendo che il termine quinquennale fosse scaduto il 16 giugno 2014, prima della ricezione della richiesta notificata il 17 giugno 2014. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza originaria di pagamento al 6 luglio 2009 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale decorreva dal 6 luglio 2009 e la richiesta di pagamento ricevuta il 17 giugno 2014 è pienamente tempestiva e valida.
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Obbligo iscrizione Gestione Separata: reddito basso non esclude i contributi
L'INPS ha proposto ricorso contro la decisione di un Tribunale che aveva escluso l'obbligo di un professionista di versare contributi alla Gestione Separata per l'anno 2010. La Corte d'Appello aveva confermato, ritenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata scattasse solo con un reddito superiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha stabilito che l'**obbligo iscrizione Gestione Separata** per chi svolge un'attività professionale abituale non dipende dal superamento della soglia di 5.000 euro. Questa soglia è rilevante solo per le attività occasionali. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, basata sul carattere abituale o meno dell'attività, indipendentemente dal reddito.
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Reddito sotto 5000€: Nessun Obbligo iscrizione Gestione Separata INPS
Un Avvocato, iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Forense, non ha versato contributi alla Gestione Separata INPS per redditi inferiori a 5.000 euro, qualificando la sua attività come occasionale. L'INPS ha contestato l'assenza di un obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, sostenendo l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che un reddito annuo sotto i 5.000 euro è un forte indicatore di attività non abituale. L'onere di provare l'abitualità ricadeva sull'INPS, che non ha fornito prove sufficienti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la Cassazione ribalta i termini
La Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale sulla Prescrizione contributi Gestione Separata per i professionisti. Il caso riguardava alcuni avvocati a cui l'INPS aveva richiesto contributi per l'anno 2009. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi di addebito, ritenendo i crediti prescritti. La Cassazione ha invece stabilito che il differimento dei termini di pagamento, previsto da un D.P.C.M. per i contribuenti soggetti agli studi di settore, si applica a tutti i professionisti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati tali studi, anche se non direttamente assoggettati. Questo sposta il momento da cui calcolare la prescrizione, rendendo i contributi non prescritti. L'INPS ha quindi vinto il ricorso.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe fiscali
Un libero professionista iscritto all'albo forense non versava i contributi alla cassa professionale per mancato raggiungimento della soglia minima di reddito nell'anno 2009. L'ente previdenziale pubblico richiedeva il pagamento dei contributi alla cassa pubblica con atto notificato il 30 giugno 2015. La corte territoriale accoglieva l'eccezione del professionista, considerando prescritto il credito sul presupposto della scadenza originaria fissata al 16 giugno 2010. L'ente impugnava la decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, evidenziando il rinvio statale dei termini di versamento al 6 luglio 2010 per i soggetti soggetti agli indici fiscali. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'ente: la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal giorno di effettivo pagamento differito dalla legge statale, rendendo tempestiva la richiesta inviata entro il quinquennio.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: stop alle pretese
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi arretrati e l'Iscrizione Gestione Separata INPS a un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati, ma esonerato dall'iscrizione alla Cassa Forense. L'ente previdenziale sosteneva che la titolarità di una Partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrassero l'esercizio abituale della professione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di versamento sorge soltanto in presenza di un'attività svolta con carattere di abitualità. L'iscrizione all'albo e la Partita IVA rappresentano semplici indizi e non provano automaticamente la continuità del lavoro, specialmente di fronte a redditi annui inferiori a 5.000 euro. L'INPS avrebbe dovuto fornire prove concrete del lavoro abituale. L'ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Gestione separata INPS: obbligo e sanzioni per i professionisti
Un ingegnere, già dipendente pubblico e iscritto al relativo fondo di previdenza, svolgeva anche attività professionale autonoma. Il Professionista versava alla cassa di categoria solo il contributo integrativo, omettendo la dichiarazione dei compensi e il versamento contributivo all'ente pubblico di previdenza per l'anno 2005. L'Ente Previdenziale richiedeva il pagamento dei contributi e delle relative sanzioni. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per tutti i professionisti iscritti all'albo che non possono iscriversi alla cassa autonoma per la presenza di altra copertura previdenziale. Il superamento della soglia di reddito annuo rende irrilevante l'occasionalità della prestazione. L'omessa dichiarazione dei redditi integra evasione contributiva, impedendo riduzioni delle sanzioni senza il previo pagamento del debito. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Professionista, condannandolo alle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. I giudici territoriali dichiaravano estinto il debito ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata. L'Ente ricorreva in Cassazione sostenendo che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza originaria dei pagamenti dal 16 giugno al 6 luglio 2011. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Ente: poiché la notifica dell'avviso di pagamento era avvenuta il 4 luglio 2016, il termine di cinque anni non era ancora decorso interamente. La proroga fiscale sposta il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, rendendo tempestiva la richiesta dell'Ente e ribaltando l'annullamento della pretesa contributiva.
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Prescrizione Contributi INPS: Proroga Scadenze Vale per Tutti i Regimi
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di Prescrizione contributi INPS relativi alla Gestione Separata. Una professionista, che aveva aderito al regime fiscale dei minimi, non aveva versato i contributi del 2009. La scadenza, inizialmente fissata al 16 giugno 2010, era stata prorogata al 7 luglio 2010 da un D.P.C.M. L'Ente Previdenziale aveva notificato l'avviso di addebito il 30 giugno 2015. La Corte d'Appello aveva dichiarato la prescrizione, sostenendo che la proroga non si applicasse alla professionista. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, affermando che la proroga dei termini di versamento si applica a tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale, e che l'avviso era stato notificato in tempo utile.
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Prescrizione Contributi INPS: Omissione non è Occultamento Doloso
Una professionista non ha compilato il 'Quadro RR' nella sua dichiarazione dei redditi, relativo ai contributi dovuti alla Gestione Separata INPS. L'INPS ha richiesto il pagamento, ma il credito era già caduto in prescrizione. L'Istituto ha sostenuto che la mancata compilazione fosse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi INPS. La Corte di Cassazione ha confermato che la prescrizione era effettiva. Ha stabilito che la mancata compilazione non configurava un occultamento doloso, poiché la professionista aveva agito per un'errata convinzione e aveva comunque dichiarato i redditi. Il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2009. Il giudice d'appello aveva dichiarato estinto il debito per decorso del termine quinquennale, individuando la scadenza originaria al 16 giugno 2010 e ritenendo tardiva la notifica dell'avviso inviata il 30 giugno 2015. L'ente ha impugnato la decisione sostenendo l'efficacia della proroga dei versamenti tributari stabilita con decreto al 6 luglio 2010. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente: la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza legale prorogata, rendendo tempestiva la richiesta di pagamento e annullando l'estinzione del credito.
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Iscrizione Gestione Separata: Abitualità vince sul Reddito Minimo
L'INPS ha contestato a un professionista l'omessa iscrizione alla Gestione Separata per attività professionale. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo, ritenendo l'attività non abituale e il reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha cassato questa decisione. Ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sorge per l'esercizio abituale di un'attività professionale, indipendentemente dal reddito. La soglia dei 5.000 euro rileva solo per le attività occasionali. La sentenza sottolinea che l'abitualità è una scelta del professionista, non una conseguenza del reddito. Il caso torna alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una libera professionista il pagamento di quote previdenziali non versate. La professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione contributi Gestione Separata per il decorso del termine quinquennale calcolato dalla scadenza ordinaria di giugno. La Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito del giudizio di merito, accogliendo il ricorso dell'Istituto. La Suprema Corte ha chiarito che il termine iniziale di decorrenza si sposta in avanti quando un decreto governativo dispone la proroga generale dei versamenti fiscali e contributivi senza maggiorazione. Poiché la data utile per il pagamento era slittata a luglio per via della proroga legata ai soggetti soggetti a studi di settore, la diffida inviata dall'Ente a fine giugno risultava tempestiva. I giudici hanno quindi dichiarato il credito ancora riscuotibile e non prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop a INPS
L'Ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di somme arretrate per l'anno 2011. Il lavoratore ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del tempo. L'Istituto ha impugnato la decisione favorevole al professionista, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione fiscale integrasse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a bloccare il decorso temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Istituto. I giudici hanno chiarito che la semplice omissione formale della dichiarazione non comporta alcun automatismo di occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi Gestione Separata estingue la pretesa creditoria dell'Istituto, con condanna al pagamento delle spese legali a suo carico.
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Prescrizione Contributi Gestione Separata: INPS vince in Cassazione
L'INPS ha chiesto a una lavoratrice, già dipendente, il pagamento di contributi previdenziali per la Gestione Separata relativi alla sua attività libero-professionale. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano escluso l'obbligo, ritenendo il diritto alla riscossione prescritto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. Ha chiarito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha anche specificato che il differimento dei termini di pagamento previsto dal DPCM 10.6.2010 si applica a tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore, indipendentemente dal regime fiscale scelto.
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Prescrizione contributi INPS: la mancata compilazione non è occultamento doloso
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di prescrizione contributi INPS per un libero professionista. L'INPS aveva richiesto contributi del 2009 nel 2015, ma i giudici di merito avevano dichiarato la prescrizione quinquennale. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse occultamento doloso, sospendendo la prescrizione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la semplice omissione, quando l'INPS aveva comunque accesso ai dati reddituali, non configura un occultamento doloso intenzionale. La prescrizione è stata quindi confermata.
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