La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per furto con destrezza in concorso, commesso all'interno di un bar di una stazione ferroviaria. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per cassazione non può richiedere una nuova valutazione delle prove, compito esclusivo dei giudici di merito, i quali hanno logicamente descritto la partecipazione attiva dell'uomo al furto. Inoltre, la Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2008, la semplice assenza di precedenti penali non basta per ottenere le attenuanti generiche, occorrendo elementi positivi di valutazione. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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