Un uomo, accusato di aver sottratto un portafoglio su un treno affollato, ha sostenuto che i leggeri spintonamenti usati fossero normali contatti accidentali e che quindi si trattasse di furto con destrezza, non di rapina. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, confermando la decisione dei giudici precedenti. Il principio sancito è che anche una violenza minima, come spinte e pressioni mirate a impedire la reazione della vittima, è sufficiente a integrare l'elemento della **violenza nella rapina**. L'azione, infatti, non era un semplice borseggio, ma un'aggressione finalizzata a neutralizzare la difesa della persona offesa per garantirsi il profitto illecito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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