Un ente formativo si è visto ridurre un contributo pubblico per presunte inadempienze formali nella fase esecutiva del rapporto. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito che la competenza a decidere su tale controversia spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo. La decisione si fonda sulla distinzione tra la fase di concessione del contributo, dove la P.A. esercita un potere discrezionale (interesse legittimo), e la fase esecutiva, dove l'ente vanta un vero e proprio diritto soggettivo al finanziamento, rendendo la controversia di natura civilistica.
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