La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di frode informatica nei confronti di un soggetto che, tramite un'operazione di phishing, ha manipolato il sistema informatico di un'azienda. L'imputato ha inviato una falsa email a una società cliente, indicando il proprio IBAN per ricevere un pagamento dovuto. La difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato solo tentato e non consumato, a causa del blocco della carta prepagata. I giudici hanno respinto la tesi, stabilendo che la frode informatica si consuma nel momento esatto in cui l'autore ottiene l'ingiusto profitto, ovvero quando la somma viene accreditata sul suo conto, a prescindere da eventi successivi. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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