Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato di non doversi procedere contro L'Imputato per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, ritenendo necessaria la querela della vittima. L'Imputato aveva utilizzato abusivamente i codici di accesso della carta di credito della persona offesa. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che la frode informatica, se commessa con furto o utilizzo indebito dell'identità digitale, sia procedibile d'ufficio. La Corte di Cassazione ha accolto la prospettiva dell'accusa, riqualificando il ricorso come appello e trasmettendo gli atti alla Corte d'Appello per il prosieguo del giudizio. Di conseguenza, la sentenza di proscioglimento viene annullata e il caso sarà riesaminato nel merito.
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