La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9013/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di frode informatica. Il caso riguardava l'uso di carte carburante clonate per effettuare rifornimenti. La Corte ha stabilito che tale condotta integra il reato di frode informatica semplice e non quella aggravata. La distinzione risiede nell'obiettivo dell'azione: l'acquisto di un bene (carburante) non equivale al "trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale" previsto dall'aggravante. Di conseguenza, il reato è procedibile solo a querela di parte, e in assenza di questa, l'arresto in flagranza non può essere convalidato.
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