Un Agente assicurativo ha citato la Società Preponente davanti al Tribunale di Brescia, sezione lavoro, per accertare la legittimità del proprio recesso per giusta causa. La Società Preponente ha eccepito l'incompetenza territoriale, richiamando il foro esclusivo di Verona indicato nel contratto. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che l'attività dell'Agente, pur esercitata come ditta individuale, fosse organizzata in forma imprenditoriale (con dipendenti, collaboratori e un elevato volume d'affari) e priva del carattere prevalentemente personale. L'Agente ha proposto regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la competenza del giudice del lavoro non si applica se l'agente gestisce un'autonoma e complessa struttura d'impresa, dichiarando così competente il Tribunale ordinario di Verona.
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