Una società di servizi digitali ha contestato la competenza territoriale del Tribunale in una causa promossa dai suoi collaboratori. Questi ultimi chiedevano l'applicazione delle tutele del lavoro subordinato. La società sosteneva che dovesse applicarsi il foro del domicilio del collaboratore, tipico del lavoro autonomo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che quando si invoca la disciplina del lavoro subordinato, anche le relative norme processuali, inclusa la competenza territoriale collaboratori, devono essere applicate. Di conseguenza, il foro competente è quello del luogo in cui sorge il rapporto o dove si trova una sede dell'azienda presso cui il lavoratore opera.
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