Una società aveva effettuato un conguaglio per recuperare le somme anticipate ai dipendenti a titolo di Cassa Integrazione (CIGS), ma l'ente previdenziale lo riteneva tardivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per evitare la decadenza, non è sufficiente una semplice richiesta, ma è necessario l'effettivo conguaglio CIGS, che si realizza con il pagamento della differenza contributiva. Tale pagamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza del semestre di decadenza. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto il conguaglio tempestivo, rigettando il ricorso dell'ente.
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