Il Tribunale condannava l'Imputato a tre anni di reclusione, sostituiti con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, avendo egli preso in locazione sette appartamenti per destinarli all'attività di terzi e pubblicizzato le prestazioni. L'Imputato impugnava la decisione. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale, chiarendo che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità rende la sentenza inappellabile, potendo essere impugnata solo direttamente in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca dei beni sequestrati, poiché il giudice di primo grado non aveva specificato quali beni confiscare né le relative motivazioni. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio solo su questo specifico punto, mentre la condanna principale è diventata definitiva.
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