La Corte di Cassazione ha affrontato il tema del contrasto tra dispositivo e motivazione in una sentenza penale. Il Tribunale aveva condannato due imputati per sfruttamento della prostituzione. Nel dispositivo letto in udienza, il giudice aveva escluso una circostanza aggravante, ma nella motivazione scritta l'aveva considerata esistente per calcolare la pena. La Corte d'Appello aveva dato prevalenza alla motivazione, negando la prescrizione del reato. La Cassazione ha invece stabilito che il dispositivo prevale sempre sulla motivazione, a meno che non vi sia un evidente errore materiale, soprattutto se il dispositivo è più favorevole all'imputato e manca l'impugnazione del Pubblico Ministero. Di conseguenza, esclusa l'aggravante, i reati dei due imputati sono stati dichiarati prescritti e le loro condanne sono state annullate senza rinvio.
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