La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, confermando una sentenza della Corte d'Appello. I motivi del ricorso, relativi alla riqualificazione del reato, alla concessione di attenuanti e al riconoscimento della continuazione, sono stati giudicati meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte, nonché manifestamente infondati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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