Fattispecie Lieve Stupefacenti: No al Riconoscimento se le Dosi sono Troppe
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40446/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di reati legati alle sostanze stupefacenti: i criteri per il riconoscimento della fattispecie lieve stupefacenti, prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la quantità di sostanza, valutata in termini di dosi medie ricavabili, è un elemento decisivo che può precludere l’applicazione di questa attenuante, soprattutto quando il ricorso in Cassazione si limita a riproporre genericamente le stesse argomentazioni già respinte in appello.
Il Caso in Esame
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Catania per un reato previsto dall’articolo 73, commi 1 e 4, del Testo Unico Stupefacenti. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva avanzato un unico motivo di ricorso alla Suprema Corte, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della cosiddetta “fattispecie lieve”.
La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato nell’ipotesi di minore gravità, che comporta un trattamento sanzionatorio significativamente più mite. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, questa richiesta era stata rigettata.
La Decisione della Corte sulla Fattispecie Lieve Stupefacenti
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le argomentazioni presentate (le “doglianze”) fossero formulate in termini generici e, soprattutto, si limitassero a riproporre una tesi già adeguatamente esaminata e motivatamente respinta dalla Corte territoriale.
Secondo la Cassazione, non è sufficiente contestare genericamente la decisione di merito. È necessario che il ricorrente evidenzi specifiche fratture logiche o errori di diritto nel ragionamento del giudice d’appello, cosa che in questo caso non è avvenuta. La mera riproposizione di argomenti già disattesi trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, non consentito in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella conferma della validità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la qualificazione del fatto come fattispecie lieve stupefacenti basandosi su un dato oggettivo e cruciale: il numero di dosi medie che si sarebbero potute ricavare dalle sostanze sequestrate, ovvero marijuana e cocaina.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la motivazione del giudice di merito fosse giuridicamente corretta e priva di vizi logici. La valutazione del numero di dosi è un parametro fondamentale per determinare la gravità complessiva della condotta. Un quantitativo di sostanza tale da poter essere frazionato in numerose dosi è stato considerato un elemento oggettivamente incompatibile con la nozione di “fatto di lieve entità”. Questo criterio quantitativo, unito agli altri indici previsti dalla norma (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), orienta il giudice nella corretta qualificazione giuridica del reato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: per ottenere il riconoscimento della fattispecie lieve stupefacenti, non basta una generica richiesta, ma è necessario che l’insieme degli elementi fattuali deponga inequivocabilmente per una ridotta offensività della condotta. In questo contesto, la quantità di principio attivo e il numero di dosi ricavabili assumono un peso preponderante. La decisione funge anche da monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione: un’impugnazione che non si confronta specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e si limitavano a ripetere le stesse doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
Qual è stato l’elemento decisivo per escludere la fattispecie lieve di reato?
L’elemento decisivo è stato il numero di dosi medie ricavabili dalle sostanze sequestrate (marijuana e cocaina), considerato dalla Corte un dato oggettivo incompatibile con la definizione di fatto di lieve entità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.