L'Imputato, gestore dei rapporti per una società acquirente, è stato condannato per il reato di falso per induzione. Egli aveva alterato un contratto di fornitura inserendo abusivamente una clausola penale sproporzionata a proprio favore, utilizzando poi il documento falso in sede giudiziaria contro la società fornitrice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imputato, confermando la sua responsabilità penale. I giudici hanno evidenziato la falsità delle firme e l'incoerenza logica della clausola inserita, escludendo inoltre la possibilità di far valere la prescrizione del reato a causa dell'inammissibilità del ricorso stesso. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
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