Un dipendente giudiziario addetto all'archivio si è appropriato di reperti custoditi nell'ufficio corpi di reato, consistenti in lingotti d'oro e ingenti quantità di cocaina. Per mascherare l'ammanco, il lavoratore ha redatto falsi verbali di restituzione e ha retrodatato annotazioni sui registri ufficiali. Nei successivi gradi di giudizio, l'imputato ha sostenuto la tesi del mero esecutore di ordini altrui, invocando la disorganizzazione dell'ufficio e proponendo ricostruzioni alternative dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per peculato e falso in atto pubblico nonché per detenzione illecita di stupefacenti, evidenziando che le mere congetture difensive non integrano un ragionevole dubbio idoneo a superare il quadro probatorio.
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