La Corte di Cassazione ha stabilito il principio del risarcimento unico del danno in un caso riguardante una vittima di un reato di tipo mafioso. La parente di una persona assassinata aveva ottenuto due diverse provvisionali in due distinti processi penali contro i coautori del delitto. Il Fondo di solidarietà per le vittime di mafia, dopo aver pagato la prima, aveva liquidato per la seconda solo la differenza, sostenendo l'unicità del danno. La Cassazione ha dato ragione al Ministero dell'Interno, affermando che un unico fatto dannoso genera un unico diritto al risarcimento, anche se accertato in più sedi. La seconda provvisionale non si somma alla prima, ma rappresenta una nuova e complessiva valutazione del medesimo danno, impedendo un ingiusto arricchimento per la vittima.
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