L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che, dopo un rinvio della Cassazione, aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L'ente impositore ha eccepito che nessuna delle parti aveva provveduto alla regolare riassunzione della causa nei termini di legge. La Corte di Cassazione, verificati gli atti di causa, ha accertato l'effettiva mancanza di qualsiasi impulso di parte per la ripresa del giudizio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo tributario anziché decidere sulla controversia. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio.
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