Una candidata, classificatasi ottava in un concorso pubblico per dirigente medico esteso a sette posti, ha richiesto l'assunzione rivendicando lo scorrimento della graduatoria dopo le dimissioni di un vincitore durante il periodo di prova. I giudici di merito hanno respinto la domanda, ritenendo che l'assunzione iniziale avesse esaurito gli effetti del bando. La candidata ha proposto ricorso in Cassazione, ma successivamente ha depositato un formale atto di rinuncia, accettato dall'azienda ospedaliera. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza condanna alle spese, confermando che la rinuncia accettata chiude il processo senza esaminare il merito della questione relativa allo scorrimento della graduatoria.
Continua »