Un privato cittadino aveva citato in giudizio un istituto bancario per una presunta violazione in materia di dati personali. Dopo una prima sentenza sfavorevole, il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo e il ricorrente ha rinunciato al ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che in questi casi non è dovuto il pagamento del cosiddetto "doppio contributo unificato", poiché tale sanzione è prevista solo per impugnazioni infondate o dilatorie, non per quelle che si concludono con una rinuncia.
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