Alcuni candidati esclusi dalle elezioni regionali in Sardegna hanno impugnato i risultati elettorali, contestando l'ammissione di alcune liste senza la preventiva raccolta delle firme. Secondo i ricorrenti, l'esonero concesso si basava su una interpretazione troppo estesa del concetto di adesione di un consigliere uscente, operata dal Consiglio di Stato. I ricorrenti si sono rivolti alla Cassazione denunciando un eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo avesse creato una norma nuova. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'interpretazione delle norme, anche se ritenuta errata, rientra nei pieni poteri del giudice amministrativo e non costituisce uno sconfinamento nei poteri del legislatore. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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