Un coltivatore diretto si oppone a un avviso di accertamento IMU per un magazzino (cat. C/2) utilizzato per la sua attività, sostenendo di avere diritto all'esenzione. Il Comune nega il beneficio perché il requisito di ruralità non era stato annotato al catasto. La Corte di Cassazione dà ragione al Comune, stabilendo un principio fondamentale: per l'esenzione IMU fabbricati rurali non è sufficiente l'uso di fatto, ma è indispensabile la risultanza catastale. Poiché la richiesta di annotazione è stata presentata tardivamente, senza possibilità di effetto retroattivo per gli anni contestati, l'imposta era dovuta. Il contribuente perde la causa e deve pagare l'IMU e le spese legali.
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