Una società di sviluppo industriale ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a un complesso industriale dismesso. La società richiedeva l'esenzione IMU beni merce, sostenendo che l'immobile fosse destinato alla ristrutturazione e alla successiva vendita, attività impedita da un inatteso diniego amministrativo del Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'esenzione spetta solo se i lavori di costruzione o ristrutturazione sono effettivamente iniziati e completati. Le ragioni del ritardo o del blocco dei lavori, come la mancata firma di una convenzione urbanistica, non rilevano ai fini del tributo, poiché le norme sulle agevolazioni fiscali sono eccezionali e vanno interpretate in modo rigoroso. Di conseguenza, la società deve pagare l'imposta e le spese processuali.
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