L'Agenzia delle Entrate ha tentato di riclassificare un immobile adibito ad agriturismo dalla categoria D/10 (rurale) ad A/2 (residenziale), nonostante la sua destinazione strumentale all'attività agricola e l'uso per ospitalità temporanea, inclusi disabili. La Contribuente ha contestato questa decisione. Le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado hanno dato ragione alla Contribuente, mantenendo la classificazione rurale. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, stabilendo che la **classificazione catastale agriturismo** non muta in residenziale se l'immobile, anche con porzioni adibite ad alloggio, mantiene la sua funzione strumentale all'attività agricola. La destinazione effettiva prevale sulle caratteristiche tipologiche.
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