Una Promittente Venditrice e una Promissaria Acquirente stipulano un contratto preliminare per la vendita di appartamenti. La Promissaria Acquirente nomina una Terza Parte. Questa Terza Parte agisce per ottenere l'esecuzione specifica del contratto. La Promittente Venditrice e le Curatele Fallimentari delle società coinvolte si oppongono, contestando la validità della nomina e la richiesta di detrarre costi per migliorie e vincoli. La Cassazione ha confermato che la Terza Parte, una volta nominata e accettata, subentra pienamente nel contratto preliminare, assumendo tutti i diritti e gli obblighi. Ha rigettato il ricorso della Terza Parte, confermando la sua obbligazione al pagamento del prezzo e delle migliorie, e non ha riconosciuto la detrazione per vincoli ipotecari. La ricorrente deve pagare le spese legali.
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