LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Esame Congiunto

19 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una procedura di consultazione in cui il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali analizzano insieme una determinata questione. Non implica la necessità di raggiungere un accordo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: no ai tagli automatici per fine appalto
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti per l'assistenza agli anziani. L'Azienda ha licenziato direttamente i dipendenti impiegati in quel servizio, ritenendo che non fosse necessario confrontarli con gli altri lavoratori dell'impresa. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che, anche in caso di chiusura di un singolo appalto, la scelta dei dipendenti da licenziare non può limitarsi automaticamente a quel settore. Il datore di lavoro deve comparare tutti i lavoratori con professionalità equivalente nell'intero complesso aziendale, a meno che non dimostri l'assoluta infungibilità delle mansioni o non indichi motivi specifici nella comunicazione iniziale ai sindacati.
Continua »
Licenziamento collettivo: limiti alla scelta in un solo reparto
L'Azienda ha intimato un licenziamento collettivo alle Lavoratrici impiegate in un appalto di assistenza anziani ormai cessato. L'Azienda riteneva che la soppressione del servizio giustificasse la scelta automatica delle addette, senza necessità di compararle con gli altri dipendenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la sola chiusura di un reparto non consente di limitare la scelta ai soli addetti di quel settore, a meno che non venga provata la loro specifica infungibilità professionale e che tale limitazione sia stata motivata dettagliatamente nella comunicazione iniziale ai sindacati.
Continua »
Licenziamento collettivo: appalto perso ma la reintegra è salva
Un'azienda di servizi ha intimato un licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani, licenziando direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione, decisione ora confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli addetti del servizio cessato, senza prima confrontare la loro professionalità con quella degli altri dipendenti dell'azienda (fungibilità). Per restringere la platea dei licenziabili, l'azienda avrebbe dovuto motivare dettagliatamente tale scelta fin dall'avvio della procedura, dimostrando l'infungibilità dei profili. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
Continua »
Appalto perso, nullo il licenziamento collettivo: reintegra
Un'azienda di servizi ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani. L'Azienda ha licenziato direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio, ritenendo che non fosse necessario confrontarli con gli altri lavoratori dell'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la perdita di un appalto non giustifica l'automatica esclusione dal confronto degli altri dipendenti. Il datore di lavoro deve sempre dimostrare l'infungibilità professionale dei lavoratori licenziati rispetto al resto del personale aziendale e indicare chiaramente i motivi di tale limitazione sin dall'avvio della procedura. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
Continua »
Licenziamento collettivo: sede singola ma confronto nazionale
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta del personale da mandare a casa a una sola sede, senza giustificare adeguatamente tale restrizione nella comunicazione iniziale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la platea dei lavoratori da comparare deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano specifiche e motivate esigenze tecnico-produttive indicate sin da subito. La violazione di questa regola comporta l'applicazione della tutela reintegratoria.
Continua »
Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
L'Azienda ha intimato un licenziamento collettivo a Il Lavoratore escludendolo dal confronto con i colleghi di altre sedi. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che la platea dei lavoratori da licenziare deve comprendere l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano specifiche esigenze tecniche o organizzative comunicate tempestivamente ai sindacati. La semplice distanza geografica o i costi di un eventuale trasferimento non giustificano la limitazione della platea a una singola sede. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria. Il ricorso dell'Azienda è stato rigettato, confermando il diritto del dipendente a riprendere il proprio posto di lavoro.
Continua »
Licenziamento collettivo: la Cassazione impone la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali. La società non ha spiegato i motivi di questa limitazione nella comunicazione iniziale inviata ai sindacati. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che restringere la platea dei lavoratori senza una motivazione chiara e preventiva viola i criteri di scelta. Di conseguenza, il datore di lavoro deve reintegrare il dipendente e risarcirgli i danni, poiché non si tratta di un semplice vizio di forma, ma di una grave violazione sostanziale delle regole di selezione.
Continua »
Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
L'Azienda ha avviato un licenziamento collettivo riducendo il personale solo in alcune sedi, escludendo il resto del complesso aziendale senza giustificare tale scelta nella comunicazione iniziale ai sindacati. I Lavoratori hanno impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la platea dei lavoratori da comparare deve riguardare l'intero complesso aziendale. Limitare la scelta a singole sedi senza motivazione viola i criteri di scelta e comporta la reintegrazione dei dipendenti, poiché si tratta di una violazione sostanziale e non di un semplice vizio formale della procedura.
Continua »
Licenziamento collettivo: reintegra se manca la trasparenza
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un lavoratore. L'azienda aveva limitato la scelta dei dipendenti da licenziare solo ad alcune sedi, senza motivare tale scelta nella comunicazione iniziale di avvio della procedura, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intero complesso aziendale. I giudici hanno chiarito che limitare la platea dei lavoratori senza una specifica e provata giustificazione tecnica costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, escludendo che la differenza di tutele rispetto ai licenziamenti individuali sia incostituzionale.
Continua »
Licenziamento collettivo: sì alla reintegra contro i tagli mirati
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente, limitando la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi locali. Tuttavia, nella comunicazione iniziale inviata ai sindacati, l'azienda non ha spiegato i motivi di questa limitazione geografica, facendo riferimento solo a una generica ristrutturazione nazionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. La limitazione ingiustificata della platea dei lavoratori costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo la richiesta dell'azienda di applicare una semplice indennità monetaria.
Continua »
Licenziamento collettivo: no ai limiti geografici per l’azienda
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di un dipendente, avvenuto nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi, escludendo l'intero complesso aziendale senza una valida giustificazione. I giudici hanno stabilito che la distanza geografica tra le sedi e i possibili costi di trasferimento non giustificano la limitazione della platea dei lavoratori da confrontare. Trattandosi di una violazione sostanziale dei criteri di scelta, e non di un semplice vizio di forma, al lavoratore spetta la tutela reintegratoria, ovvero il diritto a riprendere il proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento. Il ricorso dell'Azienda è stato quindi respinto.
Continua »
Licenziamento collettivo: tra limiti territoriali e reintegra.
Una società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo limitando la platea dei lavoratori selezionabili solo ad alcune sedi territoriali. Il lavoratore coinvolto ha impugnato il recesso ottenendo ragione in appello. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura poiché l'azienda non ha fornito ragioni tecniche e produttive valide per escludere le altre sedi dalla comparazione, specialmente in presenza di mansioni fungibili. La limitazione irragionevole della platea è stata considerata una violazione sostanziale dei criteri di scelta, comportando la sanzione della reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. La Corte ha inoltre chiarito che la distanza geografica tra le sedi non giustifica automaticamente l'esclusione di alcuni dipendenti dalla procedura se la ristrutturazione riguarda l'intero complesso aziendale.
Continua »
Licenziamento collettivo illegittimo: reintegra per scelta parziale
Una nota società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo illegittimo limitando la scelta dei dipendenti da esuberare a singole sedi territoriali, senza giustificare tale restrizione geografica. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rilevando che la comunicazione di avvio della procedura non conteneva criteri chiari per circoscrivere la platea dei licenziabili. L'azienda non ha fornito prove sulla infungibilità dei lavoratori coinvolti né sulle ragioni tecnico-produttive che impedivano il trasferimento in altre unità. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta ha determinato l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso aziendale, ribadendo che la selezione deve riguardare l'intero complesso aziendale, salvo motivazioni specifiche e documentate che permettano un controllo sindacale effettivo.
Continua »
Licenziamento collettivo: limiti territoriali e reintegra
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una grande azienda di telecomunicazioni. La società aveva limitato la scelta dei lavoratori da esuberare solo ad alcune sedi territoriali, senza fornire una giustificazione valida per l'esclusione del resto del complesso aziendale. I giudici hanno rilevato che il progetto di ristrutturazione coinvolgeva l'intera organizzazione e che non era stata provata l'infungibilità dei lavoratori coinvolti. Poiché la limitazione della platea dei destinatari è stata ritenuta irragionevole e priva di criteri trasparenti, la violazione è stata qualificata come sostanziale. La decisione finale ha confermato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo le contestazioni della società sulla disparità di trattamento rispetto ai licenziamenti individuali.
Continua »
Licenziamento collettivo: quando la selezione è illegittima
Una nota società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da esuberi a singole sedi territoriali, senza giustificare adeguatamente tale restrizione. Un lavoratore coinvolto ha impugnato il provvedimento ottenendo ragione in appello. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura, ribadendo che la platea dei lavoratori interessati deve coincidere con l'intero complesso aziendale, a meno di specifiche e provate esigenze tecniche. Poiché la società non ha dimostrato l'infungibilità del dipendente rispetto ad altre sedi, la violazione dei criteri di scelta ha determinato l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il ricorso dell'azienda è stato rigettato con condanna alle spese.
Continua »
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: criteri
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del collocamento in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di un dipendente a causa della genericità dei criteri di scelta. L'azienda aveva indicato criteri vaghi basati su generiche esigenze tecnico-produttive, impedendo ai sindacati e ai lavoratori di verificare la correttezza della selezione. La Suprema Corte ha stabilito che la comunicazione iniziale deve essere specifica ex ante e non può essere sanata da successivi incontri sindacali se i dati di partenza sono insufficienti. Il lavoratore ha dunque diritto al pagamento delle differenze retributive tra lo stipendio pieno e l'indennità percepita.
Continua »
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: i criteri
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della collocazione di un dipendente in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a causa della genericità dei criteri di scelta. L'azienda aveva indicato vaghe esigenze tecnico-organizzative senza specificare le posizioni lavorative coinvolte. La Suprema Corte ha ribadito che la comunicazione iniziale ai sindacati deve essere specifica e verificabile ex ante, non potendo essere sanata da accordi successivi privi di dati concreti. Tale carenza informativa impedisce ai lavoratori e ai sindacati di controllare la correttezza della selezione.
Continua »
Potere datoriale del preside: quando è legittimo?
La Corte di Cassazione ha stabilito che un dirigente scolastico esercita legittimamente il proprio potere datoriale anche senza un accordo con le organizzazioni sindacali, qualora le trattative, pur avviate, si arenino per l'intransigenza sindacale. In caso di "mancato accordo", il dirigente può adottare provvedimenti sostitutivi e provvisori per garantire il funzionamento dell'istituto, a condizione di aver rispettato gli obblighi di informazione e di esame congiunto. La Corte ha respinto il ricorso di un sindacato che denunciava una condotta antisindacale, confermando che il potere organizzativo del dirigente non è subordinato al consenso sindacale.
Continua »
Criteri di scelta CIGS: obblighi di comunicazione
La Cassazione ha confermato l'illegittimità della sospensione di alcuni lavoratori, ribadendo che l'azienda deve sempre comunicare i Criteri di scelta CIGS e le ragioni della mancata rotazione, anche in caso di cessazione di attività di una singola unità produttiva. La comunicazione generica è stata ritenuta una violazione procedurale.
Continua »