Un'azienda di trasporti aveva interrotto il pagamento della cosiddetta 'indennità di agente unico' a un suo dipendente, autista con mansioni di bigliettaio. L'azienda giustificava la scelta sulla base di nuovi accordi collettivi che avevano soppresso tale voce. Il lavoratore, però, continuava a svolgere le stesse mansioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per decidere sulla legittimità del taglio, non basta invocare il principio di giusta retribuzione. È necessario, invece, un esame completo e approfondito di tutti gli accordi collettivi, nazionali e regionali, che si sono succeduti nel tempo. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, annullando la precedente decisione e chiedendo un nuovo giudizio che tenga conto di questa complessa gerarchia di fonti contrattuali.
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