La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12087/2024, ha stabilito che il rimborso spese medici per gli spostamenti tra il comune di residenza e una sede di lavoro fissa è da considerarsi reddito imponibile. Il caso riguardava una specialista che chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF su tali somme, sostenendone la natura risarcitoria. La Corte ha ribaltato le decisioni dei gradi inferiori, chiarendo che tali emolumenti non rientrano nelle esenzioni previste per le trasferte occasionali, ma nel principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, essendo legati al raggiungimento della sede di lavoro e non a spostamenti temporanei nell'interesse del datore.
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