Emolumento Retributivo: la Cassazione fa chiarezza per i contratti di formazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema del diritto a un emolumento retributivo specifico, l’Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS), per i lavoratori assunti con un contratto di formazione e lavoro e successivamente stabilizzati. La Corte ha stabilito che la clausola di un accordo aziendale che riserva tale emolumento al solo personale già a tempo indeterminato al momento della sua istituzione è legittima e non discriminatoria.
I Fatti del Caso
Una lavoratrice di un’azienda di trasporto pubblico, assunta nel 1999 con un contratto di formazione e lavoro di 24 mesi e poi trasformato a tempo indeterminato, aveva richiesto il riconoscimento dell’ERS. Questo specifico emolumento retributivo era stato introdotto da un accordo aziendale del 2000, che ne prevedeva l’erogazione al ‘solo personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula’.
La Corte d’Appello aveva dato ragione alla lavoratrice, condannando l’azienda al pagamento delle differenze retributive. L’azienda, ritenendo errata tale decisione, ha presentato ricorso per cassazione.
La Questione Giuridica
Il punto centrale della controversia era interpretare la volontà delle parti nell’accordo aziendale e stabilire se escludere i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dall’ERS costituisse una violazione dei principi di parità di trattamento e un disconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante il periodo formativo.
L’azienda sosteneva che l’ERS non era legato all’anzianità, ma rappresentava una riorganizzazione di precedenti voci retributive percepite esclusivamente dal personale a tempo indeterminato. Di conseguenza, estenderlo a chi, come la lavoratrice, aveva un contratto di formazione con una retribuzione specifica, sarebbe stato contrario alla logica dell’accordo.
Le Motivazioni della Cassazione e l’Emolumento Retributivo
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda, ribaltando la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno chiarito che le clausole della contrattazione collettiva che distinguono tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori in formazione non sono di per sé discriminatorie, specialmente se inserite in un contesto di riforma generale della retribuzione.
L’ERS, infatti, non era un nuovo aumento salariale basato sull’anzianità, ma un elemento ‘determinato per confluenza’. Esso serviva a unificare e consolidare in un’unica voce una serie di ‘premi, compensi ed indennità di origine aziendale’ che i lavoratori a tempo indeterminato già percepivano. La sua funzione era quella di semplificare la busta paga e razionalizzare il sistema retributivo, evitando decurtazioni per il personale già in servizio con contratto stabile.
Di conseguenza, la lavoratrice, essendo al momento dell’accordo inquadrata con un contratto di formazione, non percepiva quelle voci retributive che sono poi confluite nell’ERS. La sua esclusione, pertanto, non è stata ritenuta illegittima, ma una logica conseguenza della natura dell’accordo stesso.
Conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittimo, nell’ambito di una riorganizzazione della struttura salariale, prevedere trattamenti diversi per categorie di lavoratori che si trovano in situazioni contrattuali differenti al momento della stipula dell’accordo. La distinzione non viola il principio di non discriminazione né disconosce l’anzianità di servizio, se l’emolumento controverso ha natura sostitutiva di voci retributive non spettanti a una delle categorie di lavoratori. La decisione sottolinea l’importanza di analizzare la finalità e la genesi di ogni elemento della retribuzione per determinarne l’ambito di applicazione.
Un lavoratore assunto con contratto di formazione ha diritto a un emolumento retributivo istituito successivamente per il solo personale a tempo indeterminato?
No, secondo la Corte di Cassazione non ne ha diritto se tale emolumento è stato creato per riordinare e unificare voci retributive che il lavoratore in formazione non percepiva. L’esclusione è legittima perché basata sulla diversa natura del rapporto di lavoro al momento dell’accordo.
Differenziare il trattamento retributivo tra personale a tempo indeterminato e personale in formazione è discriminatorio?
No, non è considerato discriminatorio se la differenziazione avviene nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione e non incide sulla conservazione dell’anzianità di servizio. La distinzione è legittima se finalizzata a evitare decurtazioni retributive per chi già beneficiava di determinati compensi.
L’anzianità di servizio maturata durante il contratto di formazione rileva per il diritto a emolumenti istituiti successivamente?
Nel caso specifico, no. La Corte ha stabilito che il diritto all’emolumento (ERS) non era fondato sull’anzianità di servizio, ma sulla percezione pregressa di specifiche voci retributive che sono state unificate. Pertanto, l’anzianità maturata non era un fattore rilevante per l’attribuzione di questo specifico compenso.