Una società di gestione del servizio idrico ha impugnato una ordinanza ingiunzione per scarichi non autorizzati, lamentando un difetto di motivazione e l'assenza di colpa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che il giudizio di opposizione verte sul rapporto e non sull'atto, sanando eventuali vizi di motivazione. Ha inoltre confermato che la società, in qualità di gestore, aveva l'obbligo di verificare la conformità di tutti gli scarichi, anche quelli preesistenti, non potendo invocare l'assenza di colpa.
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