Un venditore di quote societarie chiedeva la risoluzione del contratto per il mancato pagamento del prezzo da parte degli acquirenti. Gli acquirenti sostenevano che un successivo accordo, contenente una postilla di manleva, avesse estinto il debito originario sostituendolo con un nuovo affare immobiliare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del venditore, confermando che l'interpretazione del contratto non deve limitarsi al solo significato letterale delle parole, ma deve considerare il comportamento complessivo delle parti e la reale intenzione pratica dell'accordo. Lo scioglimento del successivo affare immobiliare a causa del fallimento della società non ha fatto venir meno l'effetto estintivo del debito originario, poiché i due contratti erano distinti e autonomi. Di conseguenza, gli acquirenti delle quote sono stati liberati dal pagamento del prezzo originario e il venditore ha perso la causa.
Continua »