Un indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che confermava il rigetto della revoca della custodia cautelare in carcere. La difesa lamentava che il Giudice per le indagini preliminari avesse utilizzato una motivazione per relationem, limitandosi a richiamare il parere del Pubblico Ministero senza un'autonoma valutazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, mentre per l'ordinanza applicativa della misura è richiesta una motivazione rigorosamente autonoma, per i provvedimenti successivi è legittimo il rinvio ad atti noti alle parti, purché il giudice dimostri di condividere il percorso logico richiamato. Poiché l'indagato si era limitato a contestare la forma del provvedimento senza entrare nel merito delle esigenze cautelari, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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