La Stazione Appaltante ha aggiudicato una gara d'appalto al Raggruppamento Vincitore, nonostante avesse segnalato all'Autorità Antitrust un sospetto accordo illecito tra i partecipanti. Le Imprese Concorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha annullato l'atto, imponendo alla Stazione Appaltante di sospendere la gara in attesa dell'esito delle indagini Antitrust. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, pur essendo legittimo l'annullamento per irragionevolezza, il giudice amministrativo ha violato i limiti esterni della giurisdizione. Imponendo un'unica condotta specifica, ovvero la sospensione, il giudice ha invaso la sfera riservata alla discrezionalità amministrativa dell'ente pubblico. La sentenza è stata cassata con rinvio per consentire una nuova valutazione autonoma della Stazione Appaltante.
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