Un dipendente pubblico ha ottenuto l'annullamento dell'errato inquadramento professionale non dirigenziale, chiedendo la corretta qualifica e le relative spettanze arretrate. L'amministrazione datrice di lavoro ha tuttavia eluso l'ordine giudiziale, reiterando la qualifica inferiore e negando gli arretrati. Il dipendente ha quindi attivato il giudizio di ottemperanza dinanzi alla giustizia amministrativa, la quale ha imposto l'inquadramento dirigenziale e liquidato le somme dovute, nominando un commissario. L'amministrazione e la Regione hanno impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che le questioni economiche spettassero al giudice ordinario del lavoro. Le Sezioni Unite hanno rigettato i ricorsi della pubblica amministrazione, confermando che il giudice amministrativo dell'esecuzione può quantificare i crediti retributivi e contributivi direttamente conseguenti alla qualifica ripristinata quando non sussiste una lite autonoma sui conteggi.
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