La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recupero fiscale operato dall'Agenzia delle Entrate in merito all'imposta di registro divisione applicata a uno scioglimento di comunione ereditaria. Il caso riguardava l'assegnazione di beni immobili il cui valore superava la quota di diritto di uno dei coeredi, con previsione di un conguaglio in denaro. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 34 del TUR, quando a un condividente sono assegnati beni per un valore superiore alla sua quota, l'eccedenza è considerata per legge una vendita. Tale meccanismo configura una presunzione assoluta che prescinde dall'effettivo versamento del conguaglio o dalle intenzioni soggettive delle parti, rendendo applicabile l'aliquota proporzionale propria dei trasferimenti immobiliari anziché quella fissa o ridotta degli atti dichiarativi.
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