La Corte di Cassazione ha chiarito che per ottenere il Rimborso IVA in caso di cessazione dell'attività non si applica il termine di decadenza biennale, bensì la prescrizione ordinaria decennale. Il caso riguardava una contribuente che aveva esposto un credito d'imposta nell'ultima dichiarazione utile ma aveva richiesto formalmente il rimborso oltre i due anni. La Suprema Corte ha stabilito che, non potendo più operare la detrazione o la compensazione per via della chiusura della partita IVA, l'esposizione del credito in dichiarazione manifesta in modo inequivocabile la volontà di recuperare la somma, rendendo applicabile il termine lungo di dieci anni previsto dal Codice Civile.
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