La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa contrattuale a carico di un venditore. L'uomo aveva ingannato l'acquirente di un immobile, nascondendo la mancata partecipazione e il dissenso della comproprietaria alla vendita. Questo inganno, volto a ottenere un profitto ingiusto, è stato ritenuto un elemento costitutivo del reato. Il ricorso del venditore è stato dichiarato inammissibile, rendendo la condanna definitiva. La sentenza ribadisce che l'induzione in errore su elementi essenziali del contratto, come il consenso di tutti i proprietari, integra pienamente il delitto di truffa.
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