Due comproprietari hanno citato in giudizio la vicina chiedendo il regolamento di confini e la restituzione di una porzione di terreno, lamentando l'illegittimo posizionamento di una recinzione. La convenuta e i suoi danti causa hanno dimostrato l'esistenza di un accordo scritto passato tra le parti originarie, corredato da una planimetria che fissava la linea di demarcazione usando un palo telefonico come punto fermo. I giudici di merito hanno respinto la domanda degli attori, accertando l'assenza di sconfinamenti. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni precedenti, rigettando il ricorso dei comproprietari e condannandoli alle spese. I giudici supremi hanno ribadito che l'accordo privato prevale sui dati catastali, utilizzabili solo come criterio sussidiario in assenza di prove dirette.
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