Un'azienda ha intimato il recesso immediato a un proprio dirigente con contratto a tempo determinato, contestandogli presunte irregolarità contabili nella gestione aziendale e discrepanze nella redazione dei rendiconti economici. I giudici di merito hanno accertato che i fatti contestati erano in parte inesistenti, privi di violazioni normative interne e, comunque, non idonei a recidere il vincolo fiduciario. Di conseguenza, hanno dichiarato l'illegittimità della risoluzione e condannato la società a pagare tutte le retribuzioni maturate fino alla naturale scadenza contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso del datore di lavoro e ribadendo che il licenziamento per giusta causa del dirigente presuppone la prova rigorosa di un grave e colpevole inadempimento.
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