Una coppia ha acquistato un immobile nel 2013, usufruendo delle agevolazioni prima casa. L'Agenzia delle Entrate ha revocato tali benefici, accertando che l'immobile, con una superficie utile di 354 mq e 14 vani, rientrava nella categoria delle abitazioni di lusso (A/7), superando il limite di 240 mq. La coppia ha contestato la misurazione e la mancanza di un contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decadenza agevolazioni prima casa. Ha ribadito che l'immobile era di lusso e che l'obbligo di contraddittorio preventivo non si applica all'imposta di registro, non essendo un tributo armonizzato. La coppia dovrà pagare le maggiori imposte e le spese legali.
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