Un lavoratore ha impugnato la cancellazione elenchi braccianti agricoli disposta dall'ente previdenziale, chiedendo il reinserimento per ottenere i relativi benefici assistenziali e previdenziali. I giudici di merito hanno respinto la domanda perché il lavoratore non ha dimostrato l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative contestate. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e lamentando un'errata ripartizione dell'onere probatorio. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il collegio ha ribadito che l'iscrizione negli elenchi ha solo valore agevolativo. Quando l'ente disconosce il rapporto, il bracciante deve fornire prova piena, precisa e circostanziata della durata, onerosità ed effettività delle giornate di lavoro svolte.
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