Un'Azienda Acquirente ha citato in giudizio un'Azienda Fornitrice per inadempimento contrattuale, lamentando la mancata consegna del manuale e vizi di funzionamento di un macchinario acquistato. I giudici di merito hanno riconosciuto il diritto al Risarcimento del danno, liquidando 20.000 euro. L'Azienda Fornitrice ha impugnato la decisione in Cassazione, contestando l'omesso esame di un fatto e la mancanza di prova del lucro cessante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, anche in assenza di una prova precisa dell'ammontare, quando l'inadempimento e l'esistenza del danno sono accertati.
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