La Corte di Cassazione ha chiarito i confini della competenza tra tribunali ordinari e sezioni specializzate in materia di impresa. Nel caso in esame, un'azienda italiana ha opposto un decreto ingiuntivo richiesto da un fornitore estero, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per la violazione di un patto di non concorrenza e di esclusiva. Il Tribunale di Mantova ha dichiarato la propria incompetenza a favore della Sezione Specializzata di Brescia, ritenendo la materia legata alla proprietà industriale. La Cassazione, accogliendo il regolamento di competenza d'ufficio, ha stabilito che la violazione di un patto di non concorrenza contrattuale costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale pura, priva di interferenze con marchi o brevetti. Di conseguenza, la competenza spetta al tribunale ordinario di Mantova, disponendo la riassunzione della causa entro sessanta giorni.
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