Una società di trasporti ha stipulato con un'altra impresa un accordo per la vendita e il noleggio di un aereo. A seguito del dissesto della debitrice, la creditrice ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per canoni di locazione, riserve e manutenzioni, allegando le proprie fatture commerciali estratte dai registri contabili. I giudici di merito hanno accolto solo le somme derivanti da contratti con data certa anteriore al fallimento, escludendo le altre pretese prive di riscontri oggettivi sulle ore di volo. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto e respinto il ricorso della creditrice. I giudici hanno chiarito che il curatore è un soggetto terzo rispetto all'imprenditore fallito. Di conseguenza, le fatture e le scritture contabili create unilateralmente dal creditore non possiedono valore probatorio contro la procedura concorsuale.
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