La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di alcuni committenti che chiedevano la risoluzione di un contratto d'appalto per vizi nella pavimentazione di una terrazza. La Corte ha stabilito che, nonostante la presenza di difetti estetici (macchie superficiali), l'obbligazione di risultato dell'appaltatore era stata adempiuta. Il risultato principale, ovvero l'impermeabilizzazione, era stato raggiunto e i difetti minori erano eliminabili con una pulizia. La decisione ha tenuto conto anche della mancata collaborazione dei committenti nel consentire indagini tecniche più approfondite, confermando che non sussistevano i presupposti per la risoluzione contrattuale.
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