Un Lavoratore, condannato per furto (art. 624 c.p.), ha presentato ricorso contro la sentenza d'appello, contestando la quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale ha applicato correttamente i principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p. Il giudice non deve considerare ogni singolo elemento, ma solo quelli di maggiore rilevanza. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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